Più forza alla coprogettazione tra cooperazione sociale ed enti locali

Piena legittimazione dell’art. 55 da parte della Corte costituzionale: più forza alla coprogettazione tra cooperazione sociale ed enti locali -art.55 coprogettazione

art.55 coprogettazione. Nell’articolo di Gianfranco Marocchi comparso su Terzoforum si evidenzia come la coprogettazione e la coprogrammazione, e in generale le strategie di amministrazione della cosa pubblica basate sul principio di collaborazione, sono da tempo al centro di crescenti attenzioni da parte di enti locali e Terzo settore e sono sempre più numerosi i casi in cui si ricorre a questo tipo di strumenti per realizzare in ottica collaborativa interventi nei settori di interesse generale.

In quest’ottica la Corte Costituzionale interessata del problema si è espressa sul merito e incidentalmente anche sul principio che sta alla base dell’art. 55 del Codice del Terzo Settore.

Nel ricostruire le argomentazioni delle parti, la Corte costituzionale afferma nel modo più nitido possibile la legittimità dell’art. 55 e ricostruisce in termini estremamente solidi le origini di tale previsione, evidenziandone la diretta derivazione Costituzionale e il fondamento nella natura peculiare degli Enti di Terzo settore.

Le resistenze del Consiglio di Stato, anche se non citate direttamente, sono nei fatti spazzate via da questa più alta espressione. La supposta incompatibilità dell’art. 55 con il “diritto eurocomunitario” accampata dal Consiglio di Stato è stata di fatto ribaltata, giustamente richiamando come lo stesso diritto dell’Unione mantenga “in capo agli Stati membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà”. La presunta insufficienza della legge 241/1990 a governare gli aspetti procedimentali? Dissolta, nel momento in cui la si riconosce alla base di un “procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico.”

Da tale sentenza, si rafforza dunque il peso normativo delle azioni di copregettazione e coprogrammazione tra enti locali e mondo cooperativistico sociale; una svolta che rafforza le potenzialità di azione e attività per le realtà che sapranno essere attive nella programmazione e nella ricerca di progetti anche con gli enti locali particolarmente innovativi e utili.

 Credit: Gianfranco Marocchi www.terzoforum.it

 

Testo art. 55 D.Legl. 117/2017

Art. 55 Coinvolgimento degli enti del Terzo settore 1. In attuazione dei principi di sussidiarieta’, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicita’, omogeneita’, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilita’ ed unicita’ dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attivita’ di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche’ delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona. 2. La co-programmazione e’ finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalita’ di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. 3. La co-progettazione e’ finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2. 4. Ai fini di cui al comma 3, l’individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita’, partecipazione e parita’ di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell’intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonche’ dei criteri e delle modalita’ per l’individuazione degli enti partner.